Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti

Il Comitato di Valutazione ha una composizione che varia leggermente a seconda delle specifiche funzioni che è chiamato a svolgere.

Cosa fa

Il comma 129 della legge n. 107/2015 disciplina il Comitato per la valutazione dei docenti, prima regolato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.

Composizione Standard

Quando si riunisce per la valutazione dei docenti in periodo di prova e formazione (neoassunti):

  • Il Dirigente Scolastico (che lo presiede).
  • Tre docenti dell’istituzione scolastica (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto).
  • Il docente tutor del neoassunto (che partecipa come membro aggiuntivo).

Funzioni Principali

  • individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
  • espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
  • valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
  • riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.

 

Per i docenti neoassunti, il Comitato si riunisce al termine dell’anno di prova su convocazione del Dirigente Scolastico per esaminare la documentazione prodotta (portfolio professionale) e ascoltare il parere del tutor, prima di esprimere il proprio giudizio finale.

Organizzazione e contatti

Dipende da

Contatti